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Fondazione
Ambron
Castiglioni

Le Tavole di Fondazione

FONDAZIONE AMBRON E CASTIGLIONI

REPUBBLICA ITALIANA
L’anno millenovecentonovantotto (1998) il giorno diciassette (17) del mese di febbraio a Firenze, in Piazza San Firenze, nei locali del Tribunale, alle ore dieci e minuti venti (10,20) davanti a me dottor Paolo Caltabiano, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, alla presenza dei signori: Dott. Bianchirli Leonardo, nato a Firenze il 24 gennaio 1970, residente a Sesto Fiorentino, Via Luciano Manara n.4, praticante avvocato; Dott. Vergelii Roberto, nato a Firenze il 3 luglio 1967 ed ivi residente, Via Vinegia n. 8, impiegato, testimoni noti ed idonei, è comparsa la signora Rugani Concetta, nata a Pescaglia (Lucca) il 20 febbraio 1939 e residente in Firenze, via Cino da Pistola n. 18, ragioniere, codice fiscale RGN CCT 39B60 Q480D, la quale dichiara di intervenire al presente atto quale esecutrice testamentaria della signora Luisa Ambron vedova Errera, nata a Firenze il I aprile 1889 ed ivi deceduta il 30 maggio 1991, in virtù del testamento pubblico ai rogiti del notaio Aricò di Firenze, in data 28 marzo 1991, numero 61 del Repertorio atti di ultima volontà, registralo con atto del notaio Aricò in data 11 giugno 1991, repertorio numero 19532, presso l’Ufficio del Registro di Firenze in data 14 giugno 1991 al numero 3993 e del successivo testamento olografo in data 3 aprile 1991, pubblicato con atto ai rogiti del notaio Aricò in data 11 giugno 1991, repertorio numero 19513, registrato a Firenze il 14 giugno 1991 al numero 3994. Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, premesso che nel testamento pubblico sopramenzionato il de cuius ha costituito la Fondazione “Ambron e Casliglioni” con sede in Firenze, avente ad oggetto lo studio della storia dell’arte, istituendola erede universale, e nominando la comparente quale esecutrice testamentaria; che nel successivo testamento olografo la de cuius ha incaricato l’esecutrice testamentaria di integrare il negozio di fondazione degli elementi mancanti; che è intenzione della comparente di formalizzare lo statuto della Fondazione “Ambron e Castiglioni”, in ottemperanza della volontà del de cuius. Tutto ciò premesso, e da considerarsi parte integrante del presente atto, la comparente, procede – alla presenza dei testimoni – alla redazione delle tavole della Fondazione “Ambron e Castiglioni” così formulandole:

Articolo 1 
È istituita la Fondazione intitolata “Ambron e Castiglioni”. La Fondazione ha sede in Firenze, via Cavour 26.

Articolo 2 
La Fondazione ha lo scopo di attuare iniziative intese a promuovere e divulgare studi e ricerche nel campo della storia dell’arte con particolare riferimento alla pittura e scultura italiana dell’Ottocento e Novecento, nonché all’apporto degli artisti ebrei e della cultura ebraica alle correnti pittoriche e artistiche italiane dell’Ottocento e Novecento. Essa promuove e patrocina mostre, pubblicazioni e ogni altra iniziativa di ricerca e di studio nel campo dell’arte.

Articolo 3 
Il patrimonio della Fondazione è costituito dall’immobile sito in Firenze Via Garibaldi nn. 14, 16, 18 e 20, proveniente dal patrimonio della fondatrice signora Luisa Ambron Errera. Tale patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato con altre donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati, ed erogazioni di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

Articolo 4
Alle spese occorrenti al funzionamento, la Fondazione provvederà con le rendite del patrimonio, con i proventi della gestione dell’attività, con eventuali donazioni di privati ed Enti non destinati a fini patrimoniali e con gli eventuali contributi dello Stato, degli Enti Locali e di altri Enti pubblici e privati.

Articolo 5 
Sono organi della Fondazione; 
a) il Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 6
II Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, ne cura la vita e ne promuove lo sviluppo secondo le disposizioni statutarie e le determinazioni del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento le sue attribuzioni spettano al Consigliere più anziano di età.

Articolo 7
II Consiglio di Amministrazione è costituito da cinque membri cosi designati: due di nomina governativa, due di nomina congiunta da parte delle famiglie Levi Vidale, Treves e Neppi Modona Viterbo, uno nominato dalla Comunità Ebraica di Firenze, membri che durano in carica cinque anni e possono essere confermati. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e nomina un Segretario, anche al di fuori dei suoi membri. Nell’ipotesi di mancanza e/o cessazione della carica i Consiglieri superstiti solo se permane la maggioranza del Consiglio provvederanno alla cooptazione di altri membri fino al raggiungimento del numero legale. Le dimissioni dei membri del Consiglio dovranno essere comunicate a mezzo lettera raccomandata A.R. ed avranno effetto dalla data di ricezione

Articolo 8
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione saranno, nel corso dell’anno, due ordinarie e varie straordinarie. Quelle ordinarie avranno luogo la prima entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo, la seconda entro il 31 ottobre per l’approvazione del bilancio preventivo. Le altre saranno convocate da Presidente quando lo stesso lo crederà opportuno o su domanda motivala e scritta di almeno tre componenti il Consiglio.

Articolo 9
Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo per le modifiche statutarie, per le quali occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione, In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. II Consiglio è convocato dal Presidente con lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della data prescelta. La convocazione deve essere accompagnata dall’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.

Articolo 10
Il Consiglio di Amministrazione delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi; provvede anche che i fini istituzionali siano scrupolosamente osservati.

Articolo 11
Il controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci preventivi e consuntivi e l’esame dei documenti e delle carte contabili, sono devolute ad un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati:

  1. uno effettivo e uno supplente dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali;
  2. due effettivi ed uno supplente dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. I Revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati. Il Collegio predispone le relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo che devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione unitamente ai bilanci.

Articolo 12
Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Scientifico che lo assiste nella sua attività culturale. Esso è composto da tre a cinque membri che restano in carica per il periodo in cui resta in carica il Consiglio che li ha nominati.

Articolo 13
Entro trenta giorni dalla delibera di approvazione la Fondazione provvede a trasmettere al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali il bilancio preventivo ed il conto consuntivo con allegate le relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente deve provvedere altresì a trasmettere al suddetto Ministero una relazione annuale sull’attività svolta dalla Fondazione.

Articolo 14
Con apposito Regolamento, deliberato dallo stesso Consiglio di Amministrazione, saranno stabilite le norme per il funzionamento interno della Fondazione.

Articolo 15
Qualora per qualsiasi motivo la Fondazione dovesse estinguersi, i suoi beni verranno destinati come segue: ad altro Ente morale avente scopo identico o similare che verrà designato dalla competente Autorità Governativa.

Articolo 16
Per quanto non previsto dal presente Statuto si dovrà fare riferimento alle leggi vigenti.

Articolo 17
Ai sensi dell’articolo 7, e transitoriamente sino al riconoscimento della Fondazione, sono designati membri dei Consiglio di Amministrazione le seguenti persone: 
il Dott. Carlo Alberto Cambi, quale Presidente; 
la Signora Concetta Rugani;
il Comm. Claudio De Polo Saibanli.
la Signora Lia Montel Tagiiacozzo;
il Signor Gianfranco Baldi.
Gli ultimi tre quali membri designali dalle famiglie Levi Vidale, Treves, Neppi Modona.

AI Presidente della Fondazione, nelle more del suo riconoscimento giuridico, è attribuito il potere di amministrazione dei beni della Fondazione nonché il compito di curare e provvedere ad ogni atto necessario per conseguire il riconoscimento legale della Fondazione ai sensi dell’Articolo 12 del C.C.

Io Notaio, richiesto, ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura, presenti i testi, alla comparente, che lo ha approvato, sottoscrivendolo in calce ed a margine dei fogli intermedi con i testi e me notaio alle ore dieci e minuti trenta. Consta di sette fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia, salvo quanto notasi di mia mano; ne occupa pagine sei e quanto fin qui della presente. Firmato Rugani Concetta, Leonardo Bianchii teste, Vergelli Roberto teste. Paolo Catalbiano Notaio. Copia composta di sette fogli conforme all’originale, rilasciata da me Dottor Paolo Catalbiano, Notaio in Firenze, per gli usi consentiti dalla legge.
Firenze lì, 18 febbraio 1998

Fondazione “Ambron e Castìglioni”

Elenco dei componenti il Consiglio di Amministrazione costituito da cinque membri

• BALDI Gianfranco nato a Torre Felice (TO) il 16/8/41 residente a Torino 10146 in Via Giovanni Servais 134 tel. 011/7792092
• DE POLO SAIBANTI Claudio nato a Genova il 17/7/41 domiciliato a San Domenico (FI) 50016 Via delle Fontanelle 21 tel. 055/597198
• MONTEL in TAGLIACOZZO Lia nata a Genova l’11/8/1935 residente a Pino Torinese (TO) 10025 Via Monterotondo 21 tel. 011/842573
RUGANI Concetta e CAMBI Carlo Alberto si sono dimessi ed al loro posto devono essere nominati due consiglieri di nomina governativa

FONDAZIONE AMBRON E CASTIGLIONI

REGOLAMENTO

Ad integrazione di quanto disciplinato nello Statuto della Fondazione Ambron e Castiglioni di cui alle Tavole di Fondazione 18.2.1998, riconosciuta con Decreto Ministeriale 14.6.1999, iscritta al registro delle persone giuridiche presso il Tribunale di Firenze ed in esecuzione di quanto previsto dall’art. 14 dello Statuto, nonché nella delibera del Consiglio di Amministrazione 31.10.2000, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data 6.3.2001 il seguente Regolamento, contenente le norme per il funzionamento interno della Fondazione.

Articolo 1 – Sede della Fondazione
a) La Fondazione Ambron e Castiglioni ha sede in Firenze, via Luigi Carlo Farini 4, presso la Comunità Ebraica di Firenze, come previsto da apposita modifica allo Statuto della Fondazione, approvata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
b) L’utilizzo di detti locali, di proprietà della Comunità Ebraica di Firenze, è regolato da apposita Convenzione stipulata tra le rispettive parti.

Articolo 2 – Organi della Fondazione 
Sono organi della Fondazione: 

  1. iI Presidente; 
  2. il Consiglio di Amministrazione; 
  3. il Segretario; 
  4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
  5. il Comitato Scientifico;
  6. il Comitato d’Onore.

Articolo 3 – Il Presidente

  1. II Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, ne cura l’attività e ne promuove lo sviluppo ed ogni iniziativa nell’ambito dello Statuto, secondo le disposizioni statutarie e le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.
  2. Presiede e convoca il Consiglio di Amministrazione ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione. 
  3. Coordina i rapporti tra il Consiglio e gli altri organi della Fondazione.
  4. II Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Articolo 4 – II Vice-Presidente
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni spettano al Consigliere più anziano di età, che assume la qualifica di Vice-Presidente.

Articolo 5 – Il Consiglio di Amministrazione 

  1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da cinque membri: 
  • due di nomina governativa;
  • due di nomina congiunta da parte delle famiglie Levi Vidale, Treves e Viterbo, come previsto dallo Statuto e dalla successiva modifica approvata dal Ministero;
  • uno nominato dalla Comunità Ebraica di Firenze.
  1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
  2. Nell’ipotesi di mancanza e/o cessazione della carica durante il mandato, i Consiglieri superstiti, nel caso in cui permanga la maggioranza del Consiglio, provvederanno alla cooptazione di altri membri fino al raggiungimento del numero legale.
  3. I membri del Consiglio di Amministrazione cooptati cessano in ogni caso dalla carica al termine del quinquennio, per essere sostituiti o rieletti con le modalità di cui al capo a) del presente articolo.
  4. Le dimissioni dei membri del Consiglio dovranno essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata ed avranno effetto dalla data della ricezione.
  5. I Consiglieri non hanno diritto ad alcun emolumento o gettone di presenza per la carica ricoperta, eccezion fatta per il rimborso delle spese sostenute per qualsiasi attività svolta in nome e per conto della Fondazione, purché si tratti di attività autorizzata e dette spese siano documentate.
  6. I Consiglieri cessano dalla loro carica nel caso in cui, regolarmente convocati, disertino consecutivamente quattro adunanze del Consiglio, siano esse ordinarie o straordinarie. La cessazione della carica, verrà comunicata all’interessato a mezzo di lettera raccomandata del Presidente ed avrà effetto dalla data della ricezione.

Articolo 6 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

  1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
  2. Il Consiglio di Amministrazione delibera i bilanci-preventivi ed i conti consuntivi e provvede affinché i fini istituzionali siano scrupolosamente osservati.
  3. Esso delibera in ordine all’accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie.
  4. Elegge nel suo seno il Presidente e nomina un Segretario, anche al di fuori dei suoi membri.
  5. Nomina il Comitato Scientifico e il Comitato d’Onore.

Articolo 7 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria due volte all’anno, la prima entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo, la seconda entro il 31 ottobre per l’approvazione del bilancio preventivo.
  2. Le adunanze straordinarie saranno convocate dal Presidente quando lo riterrà opportuno o in seguito a richiesta motivata di almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione, non oltre trenta giorni dal pervenimento delle richieste necessarie.
  3. La comunicazione della convocazione deve essere spedita, con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica, ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima della data fissata e deve contenere l’indicazione, oltre che della data, del luogo e dell’ora della convocazione, dell’ordine del giorno da trattare, del tipo di adunanza (ordinaria-straordinaria) e dei soggetti che hanno assunto l’iniziativa (Presidente-membri del Consiglio).

Articolo 8 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione 

  1. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
  2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti salvo per le modifiche statutarie e del presente Regolamento, per le quali ultime occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  3. I verbali delle deliberazioni aventi ad oggetto modifiche statutarie devono essere redatte davanti al Notaio.
  4. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro previamente vidimato, e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
  5.  Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengono di norma presso la sede della Fondazione.

Articolo 9 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
Le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono disciplinate dall’art. 11 dello Statuto della Fondazione, nonché da eventuale regolamento interno di cui, a sua discrezione, il Collegio intenderà dotarsi e che sarà comunque approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10 – II Segretario

  1. II Segretario è nominato dal Consiglio, su proposta del Presidente. Egli assiste il Consiglio in ogni sua attività, seguendo le sue direttive ed indicazioni.
  2. II Segretario provvede alla compilazione dei bilanci, tenendo in regola ed aggiornata la contabilità e i libri contabili della Fondazione, curando la registrazione della corrispondenza in arrivo ed in partenza. II Segretario redige i verbali delle sedute dei Consigli, firmandoli e curando che siano sottoscritti dal Presidente.
  3. L’eventuale compenso del Segretario verrà stabilito con apposita delibera del Consiglio. In mancanza di detta previsione, l’incarico di Segretario è da intendersi gratuito.

Articolo 11 – Il Comitato Scientifico

  1. Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed assiste quest’ultimo nella sua attività culturale. Il Consiglio provvede altresì alla nomina dei membri del Comitato dimissionari.
  2. II Comitato è composto di un numero variabile di membri, da tre a cinque, che restano in carica per il periodo in cui resta in carica il Consiglio che li ha nominali. I membri verranno scelti tra esperti ed operatori di vario genere nel campo della storia dell’arte, con particolare riferimento alla pittura e scultura italiana dell’Ottocento e Novecento, della cultura ebraica, degli artisti ebrei.
  3. Esso ha funzioni propositive, consultive nei confronti del Consiglio ed esecutive rispetto ai progetti approvati, dovendosi attenere agli indirizzi istituzionali dell’Ente ed al rigoroso rispetto dello scopo della Fondazione.
  4. II Comitato elegge al suo interno un Presidente, con funzione di coordinamento, secondo i principi che disciplinano la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
  5. Per la validità delle adunanze del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  6. I membri del Comitato Scientifico hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per qualsiasi attività svolta in nome e per conto della Fondazione, purché si tratti di attività autorizzata e dette spese siano documentate. Eventuali emolumenti saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione ed erogati in caso di cura e partecipazione diretta di membri del Comitato ai singoli progetti approvati.
  7. Le adunanze del Comitato si tengono di norma presso la sede della Fondazione e sono convocate dal Presidente ogni volta che lo riterrà opportuno, o in seguito a richiesta motivata di almeno due membri del Comitato e non oltre trenta giorni dal pervenimento delle richieste necessarie.
  8. La comunicazione della convocazione deve essere spedita, anche con lettera semplice o a mezzo posta elettronica, ai membri del Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata e deve contenere l’indicazione della data, luogo e ora della convocazione e dell’ordine del giorno.

Articolo 12 – Il Comitato d’Onore

  1. Il Comitato d’Onore è composto da un numero variabile di membri con i requisiti richiesti per la nomina a membro del Comitato Scientifico.
  2. Il Comitato ha funzioni consultive e potrà riunirsi ogniqualvolta esso stesso o il Consiglio lo riterrà opportuno.

Articolo 13 – Rinvio

Per quant’altro non espressamente contemplato e disciplinato nel presente atto o nello Statuto, per la disciplina della Fondazione si dovrà fare riferimento a quanto stabilito dalle leggi in materia.

CONVENZIONE

TRA LA FONDAZIONE AMBRON E CASTIGLIONI E LA COMUNITÀ EBRAICA DI FIRENZE IN ORDINE ALL’UTILIZZO DA PARTE DELLA FONDAZIONE DEI LOCALI SITI IN FIRENZE VIA L. C. FARINI 4 DI PROPRIETÀ DELLA COMUNITÀ EBRAICA DI FIRENZE

premesso che

la Fondazione Ambron e Castiglioni, riconosciuta con D.M. 14.6.1999, ha sede in Firenze, via Luigi Carlo Farini 4, come previsto da apposita modifica dello Statuto contenuto nelle Tavole di Fondazione 18.2.1998, approvata dal competente Ministero per i Beni e le Attività Culturali; 

la Comunità Ebraica di Firenze è disponibile ad offrire gratuitamente alla Fondazione Ambron e Castiglioni il servizio di utilizzo di un suo locale, nella sede di via Luigi Carlo Farini 4, quale sede della Fondazione ed in particolare per Io svolgimento delle adunanze dei suoi organi collegiali e per i connessi servizi di segreteria;

si conviene e si stipula quanto segue:

  1. La Comunità Ebraica di Firenze offre alla Fondazione Ambron, che con la sottoscrizione della presente accetta, di utilizzare una sala dello stabile sito in Firenze, via Luigi Carlo Farini 4, per la propria sede e in particolare per lo svolgimento delle adunanze degli organi della Fondazione e segnatamente del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori dei Conti.
  2. La Comunità Ebraica di Firenze mette a disposizione altresì della Fondazione Ambron, che accetta, l’utilizzo di un archivio sito nei suoi locali per ivi conservare i propri libri, registri, corrispondenza etc. 
  3. La Comunità Ebraica di Firenze offre altresì alla Fondazione Ambron, che accetta, di ubicare all’interno dei locali la propria Segreteria, utilizzando a tale scopo telefoni, fax, terminali, gratuitamente, salvo rimborso delle spese secondo modalità che verranno disciplinate in seguito tra le parti.
  4. La Comunità Ebraica di Firenze offre altresì alla Fondazione Ambron, che accetta, la possibilità di nominare quale Segretario della Fondazione il Segretario della Comunità Ebraica di Firenze, che, in seguito a formale nomina secondo le disposizioni di cui allo Statuto ed al Regolamento della Fondazione, provvederà allo svolgimento delle funzioni spettanti al Segretario quali l’inoltro della corrispondenza inviata agli organi sociali o a suoi singoli membri, la compilazione dei bilanci, la tenuta della contabilità e dei libri contabili, la registrazione della corrispondenza in arrivo ed in partenza, la redazione dei verbali delle sedute dei Consigli. 
  5. Nel caso in cui la Fondazione, tramite il proprio Consiglio di Amministrazione, nomini quale Segretario il Segretario della Comunità Ebraica di Firenze, il compenso spettante al Segretario ex art. 10 e) del Regolamento verrà corrisposto direttamente alla Comunità Ebraica di Firenze che provvederà a disporne a propria esclusiva discrezione. 
  6. Per quant’altro qui non disciplinato e per eventuali variazioni alle pattuizioni qui previste, i Consigli di Amministrazione dei due Enti dovranno provvedere con apposite delibere. 

F.to Il Presidente della Comunità Ebraica di Firenze

F.to Il Presidente della Fondazione Ambron e Castiglioni   

 

Le Tavole di Fondazione

FONDAZIONE AMBRON E CASTIGLIONI

REPUBBLICA ITALIANA
L’anno millenovecentonovantotto (1998) il giorno diciassette (17) del mese di febbraio a Firenze, in Piazza San Firenze, nei locali del Tribunale, alle ore dieci e minuti venti (10,20). Davanti a me dottor Paolo Caltabiano, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, alla presenza dei signori: Dott. Bianchirli Leonardo, nato a Firenze il 24 gennaio 1970, residente a Sesto Fiorentino, Via Luciano Manara n.4, praticante avvocato; Dott. Vergelii Roberto, nato a Firenze il 3 luglio 1967 ed ivi residente, Via Vinegia n.8, impiegato, testimoni noti ed idonei, e’ comparsa la signora: Rugani Concetta, nata a Pescaglia (Lucca) il 20 febbraio 1939 e residente in Firenze, via Cino da Pistola n. 18, ragioniere, codice fiscale RGN CCT 39B60 Q480D, la quale dichiara di intervenire al presente atto quale esecutrice testamentaria della signora Luisa Ambron vedova Errera, nata a Firenze il I aprile 1889 ed ivi deceduta il 30 maggio 1991, in virtù del testamento pubblico ai rogiti del notaio Aricò di Firenze, in data 28 marzo 1991, numero 61 del Repertorio atti di ultima volontà, registralo con atto del notaio Aricò in data 11 giugno 1991, repertorio numero 19532, presso l’Ufficio del Registro di Firenze in data 14 giugno 1991 al numero 3993 e del successivo testamento olografo in data 3 aprile 1991, pubblicalo con atto ai rogiti del notaio Aricò in data 11 giugno 1991, repertorio numero 19513, registrato a Firenze il 14 giugno 1991 al numero 3994. Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, PREMESSO: che nel testamento pubblico sopramenzionato il de cuius ha costituito la Fondazione “Ambron e Casliglioni” con sede in Firenze, avente ad oggetto lo studio della storia dell’arte, istituendola erede universale, e nominando la comparente quale esecutrice testamentaria; – che nel successivo testamento olografo la de cuius ha incaricato l’esecutrice testamentaria di integrare il negozio di fondazione degli elementi mancanti; – che è intenzione della comparente di formalizzare lo statuto della Fondazione “Ambron e Castiglioni”, in ottemperanza della volontà del de cuius. Tutto ciò premesso, e da considerarsi parte integrante del presente atto, la comparente, procede – alla presenza dei testimoni – alta redazione delle tavole della Fondazione “Ambron e Castiglioni” così formulandole:

Articolo 1 
E’ istituita la Fondazione intitolata “Ambron e Castiglioni”. La Fondazione ha sede in Firenze, via Cavour 26.

Articolo 2 
La Fondazione ha lo scopo di attuare iniziative intese a promuovere e divulgare studi e ricerche nel campo della storia dell’arte con particolare riferimento alla pittura e scultura italiana dell’ Ottocento e Novecento, nonché all’apporto degli artisti ebrei e della cultura ebraica alle correnti pittoriche e artistiche italiane dell’Ottocento e Novecento. Essa promuove e patrocina mostre, pubblicazioni e ogni altra iniziativa di ricerca e di studio nel campo dell’arte.
Articolo 3 
Il patrimonio della Fondazione è costituito dall’immobile sito in Firenze Via Garibaldi nn.14, 16, 18 e 20, proveniente dal patrimonio della fondatrice signora Luisa Ambron Errera. Tale patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato con altre donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati, ed erogazioni di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al toro conseguimento.

Articolo 4
Alle spese occorrenti al funzionamento, la Fondazione provvederà con le rendite del patrimonio, con i proventi della gestione dell’attività, con eventuali donazioni di privati ed Enti non destinati a fini patrimoniali e con gli eventuali contributi dello Stato, degli Enti Locali e di altri Enti pubblici e privali.

Articolo 5 
Sono organi della Fondazione; 
a) il Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 6
II Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai  terzi e in giudizio, ne cura la vita e ne promuove lo sviluppo secondo le disposizioni statutarie e le determinazioni de! Consiglio di Amministrazione. In caso dì assenza o impedimento le sue attribuzioni spettano al Consigliere più anziano di età.

Articolo 7
II Consiglio di Amministrazione è costituito da cinque membri cosi designati: due di nomina governativa, due di nomina congiunta da parte delle famiglie Levi Vidale, Treves e Neppi Modona,Viterbo, uno nominalo dalla Comunità Ebraica di Firenze, membri, che durano in carica cinque anni e possono essere confermati. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e nomina un Segretario, anche al di fuori dei suoi membri. Nell’ipotesi di mancanza e/o cessazione della carica i Consiglieri superstiti solo se permane la maggioranza del Consiglio provvederanno alla cooptazione di altri membri fino al raggiungimento del numero legale, Le dimissioni dei membri del Consiglio dovranno essere comunicate a mezzo lettera raccomandata A.R. ed avranno effetto dalla data di ricezione

Articolo 8
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione saranno, nel corso dell’anno, due ordinarie e varie straordinarie. Quelle ordinarie avranno luogo la prima entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo, la seconda entro il 3i ottobre per l’approvazione del bilancio preventivo. Le altre saranno convocate da Presidente quando lo stesso lo crederà opportuno o su domanda motivala e scritta di almeno tre componenti il Consiglio.

Articolo 9
Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voli dei presenti, salvo per le modifiche statutarie, per le quali occorre il volo favorevole di ameno due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione, In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. II Consiglio e convocalo dal Presidente con lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della data prescelta. La convocazione deve essere accompagnata dall’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.

Articolo 10
Il Consiglio di Amministrazione delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi; provvede anche i fini istituzionali siano scrupolosamente osservati.

Articolo 11
Il controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci preventivi e consuntivi e l’esame dei documenti e delle cane contabili, sono devolute ad un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati:

  1. uno effettivo e uno supplente dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali;
  2. due effettivi ed uno supplente dal Consiglio di Amministrazione.
  3. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. I Revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati. lì Collegio predispone le relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo che devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione unitamente ai bilanci.

Articolo 12
Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Scientifico che lo assiste nella sua attività culturale. Esso è composto da tre a cinque membri che restano in carica per il periodo in cui resta in carica il Consiglio che li ha nominati.

Articolo 13
Entro trenta giorni dalla delibera di approvazione la Fondazione provvede a trasmettere al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali i! bilancio preventivo ed il conto consuntivo con allegate le relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente deve provvedere altresì a trasmettere al suddetto Ministero una relazione annuale sull’attività svolta dalla Fondazione.

Articolo 14
Con apposito Regolamento, deliberato dallo stesso Consiglio di Amministrazione saranno stabilite le norme per il funzionamento interno della Fondazione,

Articolo 15
Qualora per qualsiasi motivo la Fondazione dovesse estinguersi, i suoi beni verranno destinati come segue: ad altro Ente morale avente scopo identico o similare che verrà designalo dalla competente Autorità Governativa.

Articolo 16
Per quanto non previsto dal presente Statuto si dovrà fare riferimento alle leggi vigenti.

Articolo 17
Ai sensi dell’articolo 7, e transitoriamente sino al riconoscimento della Fondazione, sono designati membri dei Consiglio di Amministrazione le seguenti persone: 
il Dott. Carlo Alberto Cambi, quale Presidente; 
la Signora Concetta Rugani;
il Comm Claudio De Polo Saibanli.
la Signora Lia Montel Tagiiacozzo;
il Signor Gianfranco Baldi.
Gli ultimi tre quali membri designali dalle famiglie Levi Vidale, Treves, Neppi Modona.

AI Presidente della Fondazione, nelle more del suo riconoscimento giuridico, è attribuito il potere di amministrazione dei beni della Fondazione nonché il compito di curare e provvedere ad ogni atto necessario per conseguire il riconoscimento legale della Fondazione ai sensi dell’Articolo 12 del C.C.
Io Notaio, richiesto, ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura, presenti i testi, alla comparente, che lo ha approvato, sottoscrivendolo in calce ed a margine dei fogli intermedi con i testi e me notaio alle ore dieci e minuti trenta. Consta di sette fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia, salvo quanto notasi di mia mano; ne occupa pagine sei e quanto fin qui della presente. Firmato Rugani Concetta, Leonardo Bianchii teste, Vergelli Roberto teste. Paolo Catalbiano Notaio. Copia composta di sette fogli conforme all’originale, rilasciala da me Dottor Paolo Catalbiano, Notaio in Firenze, per gli usi consentiti dalla legge.
Firenze lì, 18 febbraio 1998

 

 

FONDAZIONE “Ambron e Castìglioni”

Elenco dei componenti il Consiglio di Amministrazione costituito da cinque membri


• BALDI Gianfranco nato a Torre Felice (TO) il 16/8/41 residente a Torino 10146 in Via Giovanni Servais 134 tel. 011/7792092
• DE POLO SAIBANTI Claudio nato a Genova il 17/7/41 domiciliato a San Domenico (FI) 50016 Via delle Fontanelle 21 tel. 055/597198
• MONTEL in TAGIACOZZO Lia nata a Genova l’11/8/1935 residente a Pino Torinese (TO) 10025 Via Monterotondo 21 tel. 011/842573
RUGANI Concetta e CAMBI Carlo Alberto si sono dimessi ed al loro posto devono essere nominati due consiglieri di nomina governativa

FONDAZIONE AMBRON E CASTIGLIONI

REGOLAMENTO

Ad integrazione di quanto disciplinato nello Statuto della Fondazione Ambron e Castiglioni di cui alle Tavole di Fondazione 18-2.1998, riconosciuta con Decreto Ministeriale 14.6.1999, iscritta al registro delle persone giuridiche presso il Tribunale di Firenze ed in esecuzione di quanto previsto dall’ari 14 dello Statuto, nonché nella delibera del Consiglio di Amministrazione 31.10.2000, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data 6.3-2001 il seguente Regolamento, contenente le norme per il funzionamento interno della Fondazione.

ART. 1 – Sede della Fondazione
a) La Fondazione Ambron e Castiglioni ha sede in Firenze, via Luigi Carlo Farini 4, presso la Comunità Ebraica di Firenze, come previsto da apposita modifica allo Statuto della Fondazione, approvata dal Ministero per i Beni e le AttivitàCulturali.
b) L’utilizzo di detti locali, dì proprietà della Comunità Ebraica di Firenze, è regolato da apposita Convenzione stipulata tra le rispettive parti.

ART. 2 – Organi della Fondazione 
Sono organi della Fondazione: 

  1. iI Presidente; 
  2. il Consiglio di Amministrazione; 
  3. il Segretario; 
  4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
  5. il Comitato Scientifico;
  6. il Comitato d’Onore.

ART. 3 – il Presidente

  1. II Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, ne cura l’attività e ne promuove lo sviluppo ed ogni iniziativa nell’ambito dello Statuto, secondo le disposizioni statutarie e le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.
  2. Presiede e convoca il Consiglio di Amministrazione ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione. 
  3. Coordina i rapporti tra il Consiglio e gli altri organi della Fondazione.
  4. II Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

ART. 4 – lI Vice-Presidente
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni spettano al Consigliere più anziano di età, che assume la qualifica di Vice-Presidente.

ART. 5 – Il Consiglio di Amministrazione 

  1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da cinque membri: 

– due di nomina governativa;
– due di nomina congiunta da parte delle famiglie Levi Vidale, Treves e Viterbo, come previsto dallo Statuto e dalla successiva modifica approvata dal Ministero;
– uno nominato dalla Comunità Ebraica di Firenze.

  1. i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
  2. Nell’ipotesi di mancanza e/o cessazione della carica durante il mandato, i Consiglieri superstiti, nel caso in cui permanga la maggioranza del Consiglio, provvederanno alla cooptazione di altri membri fino al raggiungimento del numero legale.
  3. I membri del Consiglio di Amministrazione cooptati cessano in ogni caso dalla carica al termine del quinquennio, per essere sostituiti o rieletti con le modalità di cui al capo a) del presente articolo.
  4. Le dimissioni dei membri del Consiglio dovranno essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata ed avranno effetto dalla data della ricezione.
  5. I Consiglieri non hanno diritto ad alcun emolumento o gettone di presenza per la carica ricoperta, eccezion fatta per il rimborso delle spese sostenute per qualsiasi attività svolta in nome e per conto della Fondazione, purché si tratti di attività autorizzata e dette spese siano documentate.
  6. I Consiglieri cessano dalla loro carica nel caso in cui, regolarmente convocati, disertino consecutivamente quattro adunanze del Consiglio, siano esse ordinarie o straordinarie. La cessazione della carica, verrà comunicata all’interessato a mezzo di lettera raccomandata del Presidente ed avrà effetto dalla data della ricezione.

ART. 6 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

  1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
  2. Il Consiglio di Amministrazione delibera i bilanci-preventivi ed i conti consuntivi e provvede affinché i fini istituzionali siano scrupolosamente osservati.
  3. Esso delibera in ordine all’accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie.
  4. Elegge nel suo seno il Presidente e nomina un Segretario, anche al di fuori dei suoi membri.
  5. Nomina il Comitato Scientifico e il Comitato d’Onore.

ART. 7 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria due volte all’anno, la prima entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo, la seconda entro il 31 ottobre per l’approvazione del bilancio preventivo.
  2. Le adunanze straordinarie saranno convocate dal Presidente quando lo riterrà opportuno o in seguito a richiesta motivata di almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione, non oltre trenta giorni dal pervenimento delle richieste necessarie.
  3. La comunicazione della convocazione deve essere spedita, con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica, ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima della data fissata e deve contenere l’indicazione, oltre che della data, del luogo e dell’ora della convocazione, dell’ordine del giorno da trattare, del tipo di adunanza (ordinaria-straordinaria) e dei soggetti che hanno assunto l’iniziativa (Presidente-membri del Consiglio).

ART. 8 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione 

  1. Per la validità delle, adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
  2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti salvo per le modifiche statutarie e del presente Regolamento, per le quali ultime occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  3. I verbali delle deliberazioni aventi ad oggetto modifiche statutarie devono essere redatte davanti al Notaio.
  4. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascrìtti in ordine cronologico su apposito libro previamente vidimato, e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
  5.  Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengono di norma presso la sede della Fondazione.

ART. 9 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
Le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono disciplinate dall’ari 11 dello Statuto della Fondazione, nonché da eventuale regolamento interno di cui, a sua discrezione, il Collegio intenderà dotarsi e che sarà comunque’approvato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 10 – II Segretario

  1. II Segretario è nominato dal Consiglio, su proposta del Presidente. Egli assiste il Consiglio in ogni sua attività, seguendo le sue direttive ed indicazioni.
  2. II Segretario provvede alla compilazione dei bilanci, tenendo in regola ed aggiornata la contabilità e i libri contabili della Fondazione, curando la registrazione della corrispondenza in arrivo ed in partenza. II Segretario redige i verbali delle sedute dei Consigli, firmandoli e curando che siano sottoscritti dal Presidente.
  3. L’eventuale compenso del Segretario verrà stabilito con apposita delibera del Consiglio. In mancanza di detta previsione, l’incarico di Segretario è da intendersi gratuito.

ART. 11 – Il Comitato Scientifico

  1. Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed assiste quest’ultimo nella sua attività culturale. Il Consiglio provvede altresì alla nomina dei membri del Comitato dimissionari.
  2. II Comitato è composto di un numero variabile di membri, da tre a cinque, che restano in carica per il periodo in cui resta in carica il Consiglio che li ha nominali. I membri verranno scelti tra esperti, ed operatori di vario genere nel campo della storia dell’arte, con particolare riferimento alla pittura e scultura italiana dell’Ottocento e Novecento, della cultura ebraica, degli artisti ebrei.
  3. Esso ha funzioni propositive, consultive nei confronti del Consiglio ed esecutive rispetto ai progetti approvati, dovendosi attenere agli indirizzi istituzionali dell’Ente ed al rigoroso rispetto dello scopo della Fondazione.
  4. II Comitato elegge al suo interno un Presidente, con funzione di coordinamento, secondo i principi che disciplinano la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
  5. Per la validità delle adunanze del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  6. I membri del Comitato Scientifico hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per qualsiasi attività svolta in nome e per conto della Fondazione, purché si tratti di. attività autorizzata e dette spese siano documentate. Eventuali emolumenti saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione ed erogati in caso di cura e partecipazione diretta di membri del Comitato ai singoli progetti approvati.
  7. Le adunanze del Comitato si tengono di norma presso la sede della Fondazione e sono convocate dal Presidente ogni volta che lo riterrà opportuno, o in seguito a richiesta motivata di almeno due membri del Comitato e non oltre trenta giorni dal pervenimento delle richieste necessarie.
  8. La comunicazione della convocazione deve essere spedita, anche con lettera semplice o a mezzo posta elettronica, ai membri del Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata e deve contenere l’indicazione della data, luogo e ora della convocazione e dell’ordine del giorno.

ART. 12 – Il Comitato d’Onore

  1. Il Comitato d’Onore è composto da un numero variabile di membri con i requisiti richiesti per la nomina a membro del Comitato Scientifico.
  2. Il Comitato ha funzioni consultive e potrà riunirsi ogniqualvolta esso stesso o il Consiglio lo riterrà opportuno.

ART. 13 – Rinvio


Per quant’altro non espressamente contemplato e disciplinato nel presente atto o nello Statuto, per la disciplina della Fondazione si dovrà fare riferimento a quanto stabilito dalle leggi in materia.

CONVENZIONE

TRA LA FONDAZIONE AMBRON E CASTIGLIONI E LA COMUNITÀ EBRAICA DI FIRENZE IN ORDINE ALL’UTILIZZO DA PARTE DELLA FONDAZIONE DEI LOCALI SITI IN FIRENZE VIA L. C. FARINI 4 DI PROPRIETÀ DELLA COMUNITÀ EBRAICA DI FIRENZE
premesso che
la Fondazione Ambron e Castiglioni, riconosciuta con D.M. 14.6.1999, ha sede in Firenze, via Luigi Carlo Farini 4, come previsto da apposita modifica dello Statuto contenuto nelle Tavole di Fondazione 18-2.1998, approvata dal competente Ministero per i Beni e le Attività Culturali; – la Comunità Ebraica di Firenze è disponibile ad offrire gratuitamente alla Fondazione Ambron e Castiglioni il servizio di utilizzo di un suo locale, nella sede di via Luigi Carlo Farini 4, quale sede della Fondazione ed in particolare per Io svolgimento delle adunanze dei suoi organi collegiali e per i connessi servizi di segreteria;

si conviene e si stipula quanto segue: 

  1. La Comunità Ebraica di Firenze offre alla Fondazione Ambron, che con la sottoscrizione della presente accetta, di utilizzare una sala dello stabile sito in Firenze, via Luigi Carlo Farini 4, per la propria sede e in particolare per lo svolgimento delle adunanze degli organi della Fondazione e segnatamente del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori dei Conti.
  2. La Comunità Ebraica di Firenze mette a disposizione altresì della Fondazione Ambron, che accetta, l’utilizzo di un archivio sito nei suoi locali per ivi conservare i propri libri, registri, corrispondenza etc. 
  3. La Comunità Ebraica di Firenze offre altresì alla Fondazione Ambron, che accetta, di ubicare all’interno dei locali la propria Segreteria, utilizzando a tale scopo telefoni, fax, terminali, gratuitamente, salvo rimborso delle spese secondo modalità che verranno disciplinate in seguito tra le parti.
  4. La Comunità Ebraica di Firenze offre altresì alla Fondazione Ambron, che accetta, la possibilità di nominare quale Segretario della Fondazione il Segretario della Comunità Ebraica di Firenze, che, in seguito a formale nomina secondo le disposizioni di cui allo Statuto ed al Regolamento della Fondazione, provvederà allo svolgimento delle funzioni spettanti al Segretario quali l’inoltro della corrispondenza inviata agli organi sociali o a suoi singoli membri, la compilazione dei bilanci, la tenuta della contabilità e dei libri contabili, la registrazione della corrispondenza in arrivo ed in partenza, la redazione dei verbali delle sedute dei Consigli. 
  5. Nel caso in cui la Fondazione, tramite il proprio Consiglio di Amministrazione, nomini quale Segretario il Segretario della Comunità Ebraica di Firenze, il compenso spettante al Segretario ex art. 10 e) del Regolamento verrà corrisposto direttamente alla Comunità Ebraica di Firenze che provvederà a disporne a propria esclusiva discrezione. 
  6. Per quant’altro qui non disciplinato e per eventuali variazioni alle pattuizioni qui previste, i Consigli di Amministrazione dei due Enti dovranno provvedere con apposite delibere. 

F.to Il Presidente della Comunità Ebraica di Firenze

F.to Il Presidente della Fondazione Ambron e Castiglioni